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SUPERBONUS 110%
...più facile pensiamo a tutto noi...

Apige Smart Pve oltre della rigenerazione urbana a Livorno opera come promotore della riqualificazione, avendo strutturato all'interno della propria azienda edile, una rete operativa di professionisti, installatori e partner finanziari per coordinare i fattori necessari alla realizzazione dell'intervento, garantendo un servizio:
- CHIAVI IN MANO -

Soluzioni per la riqualificazione degli edifici: Apige Smart per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica dei condomini.
  • Chi può beneficiare dei servizi Apige Smart Pve?

    Apige Smart Pve è rivolta a imprese e clienti interessati a effettuare una riqualificazione energetica o sismica su edifici condominiali all’interno del perimetro Superbonus 110%. 


    In funzione degli interventi che si vogliono realizzare e delle caratteristiche del condominio e delle imprese coinvolte, Apige Smart Pve mette a disposizione diversi modelli di business tra i quali sarà possibile scegliere quello più adatto alla gestione dell’appalto.

  • Prendersi cura di casa conviene. Con il Superbonus 110% ancora di più.

    Con il Superbonus e la possibilità di fruire della cessione del credito o del meccanismo dello sconto in fattura in presenza di interventi di riqualificazione degli edifici condominiali, diventa davvero più facile e vantaggioso vivere meglio. 


    Il Superbonus, introdotto dal DL Rilancio, prevede una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi “trainanti” di: 

    • installazione di sistemi di isolamento:

    o isolamento  con sistemi a cappotto

    o isolamento con termointonaco nanotecnologico;

    o isolamento con lastre di agglomerato inorganico fibro-rinforzato e da fibra minerale naturale;

    • sostituzione dell’impianto di riscaldamento; 

    o Caldaia a condensazione

    o Caldaia ibrida

    o Caldaia a biomassa

    o Pompa di calore

    • miglioramento sismico. 


    La detrazione del 110% si estende anche ai seguenti interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra:

    • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo a esso integrati; 

    • infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici; 

    • collettori solari termici; 

    • domotica;

    • finestre e infissi. 


    In alcuni casi, qualora non sia possibile rispettare i requisiti minimi per poter fruire del Superbonus 110%, può esser possibile beneficiare di incentivi “standard” che prevedono aliquote più basse (ad es. Ecobonus, Sismabonus, Ristrutturazione Edilizia, Bonus Facciate, etc.) a condizione che vengano rispettati i relativi specifici requisiti minimi necessari all’ottenimento del beneficio, quali:


    • Sostenibili

    Edifici che riducono i consumi, gli sprechi e le emissioni di CO₂.


    • Economici

    Diminuiscono sia i costi da sostenere per l’intervento che quelli in bolletta.


    • Di valore

    Immobili che valgono di più grazie all’aumento della classe energetica e al miglioramento della sicurezza e dell’estetica.


  • Ecobonus 2021: bonus 110% anche per le aziende?

    Come fare


    Ecobonus 2021: 

    - Le imprese possono fruire della detrazione 110% introdotta con il Decreto Rilancio? Vediamo come e perché. 

    - Il caso particolare: i condomini. 

    - Caratteristiche degli immobili, documentazione necessaria, comunicazione ENEA.


    L’Ecobonus 2021 è la serie di detrazioni fiscali che consentono al contribuente italiano di effettuare lavori ed opere per migliorare l’efficienza energetica di un immobile, potendo detrarre in dichiarazione dei redditi una parte (o tutta) delle spese sostenute.


    L’elemento importante è che a poter godere di questi benefici fiscali è sia il proprietario dell’immobile che l’affittuario od usufruttuario dell’abitazione. Con l’introduzione del Superbonus, ovvero l’aliquota 110% che permette così di effettuare lavori in maniera gratuita, è diventato ancora più conveniente operare questa tipologia di ristrutturazione.


    Ma c’è una grossa novità: anche le aziende hanno l’opportunità di sfruttare la detrazione del 110%, come confermato dall’Agenzia delle Entrate.


    La detrazione, valida per lavori effettuati sempre nel periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2021, è valida quindi anche per le imprese e soprattutto, non è collegata alla destinazione d’uso degli immobili; pertanto il fabbricato oggetto delle opere di efficientamento energetico non deve per forza essere un bene strumentale per l’impresa.


    Ad esprimersi in maniera chiara è la Risoluzione N. 34/2020 dell’Agenzia delle Entrate che, a differenza della situazione fino a questo momento in vigore, apre alle aziende la possibilità dell’ecobonus anche per gli immobili diversi da quelli cosiddetti strumentali.


    Il legislatore ha infatti così voluto attribuire importanza alle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico.


    Pertanto, è sufficiente che l’immobile sia nella disponibilità dell’azienda, in quanto proprietaria o per nuda proprietà che perché titolare di un diritto reale di godimento, come usufrutto, uso, abitazione o superficie, locatari o comodatari purché con il consenso del legittimo possessore.


    - Ecobonus 110% per aziende: quando

    - Ecobonus 2021: documentazione

    - Ecobonus 2021: FAQ

    - Ecobonus 110%: 3 modi per sfruttarlo

    - Detrazione 110%: come

    - Caratteristiche

    - Ecobonus 110%: le opere

    - Tetti di spesa cappotto termico

    - Tetti di spesa impianti di climatizzazione in condomini

    - Tetti di spesa impianti di climatizzazione in edifici unifamiliari

    - Interventi trainanti: cosa significa

    - Obbligo comunicazione ENEA


  • Ecobonus 110% per aziende: quando

    Chiarito in base alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, occorre specificare quando precisamente le aziende e partite IVA possono usufruire dell’aliquota 110%.


    Secondo l’articolo 119 del dl 34/2020, l’imprenditore od il lavoro autonomo che effettua lavori di efficientamento energetico unicamente per i locali e gli spazi adibiti ad attività commerciale, non potrà richiedere l’ecobonus in alcun caso.


    Qualora però, l’unità immobiliare si trova all’interno di un condominio e lo stesso viene sottoposto a lavori di adeguamento sulle parti comuni, allora l’agevolazione finanziaria spetta anche al titolare dell’attività commerciale o di lavoro autonomo, ovvero la possibilità di detrarre con l’aliquota 110% le spese sostenute.


  • Ecobonus 2021: documentazione

    Per essere ammessi al beneficio fiscale, è importante prestare la massima attenzione alla documentazione necessaria, da richiedere all’azienda che esegue i lavori e da conservare con cura.


    La modalità per i pagamenti da utilizzare per usufruire delle detrazioni è il bonifico bancario o postale parlante che riporti le seguenti informazioni:

    • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)

    • codice fiscale del beneficiario della detrazione

    • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

    • numero e data della fattura


  • Ecobonus 2021: FAQ

    Spesso possono sorgere dubbi in merito alle agevolazioni fiscali, trattandosi di una serie di interventi che comprendono opere murarie, rinnovamento di giardini oppure acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.


    Ecco che chiarire alcuni punti rimane fondamentale:

    • la detrazione fiscale detta Ecobonus è riconosciuta soltanto per lavori effettuati su abitazioni ed edifici già esistenti, dunque già iscritti al catasto o per quali la pratica è già stata avviata. In questo caso sarà importante conservare le ricevute dei pagamenti delle imposte comunali ICI e IMU

    • immobili che siano in costruzione non danno il diritto a richiedere l’agevolazione fiscale

    • l’Ecobonus non è cumulabile con il Bonus ristrutturazioni 50%, ugualmente confermato per l’anno solare 2021


  • Ecobonus 110%: 3 modi per sfruttarlo

    La proposta shock lascia al contribuente italiano che effettuerà lavori per l’abitazione, rientranti nell’elenco delle opere classificate come Ecobonus, ben 3 possibilità di scelta:

    • detrazione pari al 110% del costo dei lavori al momento della dichiarazione dei redditi

    • cedere la detrazione fiscale all’impresa che ha effettuato i lavori ricevendo lo sconto in fattura pari al 100% delle spese sostenute

    • cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi  istituti di credito e altri intermediari finanziari, a cui spetta la facoltà di successive cessioni.


  • Detrazione 110%: come

    Per chi intenderà sfruttare il beneficio del 110%, la detrazione potrà essere portata in compensazione in 5 quote annuali di pari importo (quindi non più le classiche 10). Le alternative sono 2:


    1. cessione della detrazione fiscale all’azienda che esegue i lavori, fino al 100% del costo da sostenere. Cosa significa? Che l’accordo sulla percentuale di cessione, ovvero il 100%, è da concordare con l’impresa/rivenditore. Quindi è necessario intavolare una trattativa per poter sapere quanto effettivamente l’azienda sarà disposta a riconoscervi.


    2. cessione alla banca od altri intermediari finanziari che si sono attivati nel frattempo per accettare l’acquisto del vostro credito.


    Caratteristiche

    Attenzione però: il decreto legge del Governo prevede che a beneficiare della speciale detrazione del 110% saranno soltanto le opere che apportino un miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure, qualora non possibile, che ottengano la classe energetica più alta, dimostrazione che può venire resa tramite l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).


  • Ecobonus 110%: le opere

    Le categorie di lavori che beneficiano del Superbonus 110%, cosiddetti trainanti, sono 3, ovvero:

    • isolamento delle superfici opache, indicato nella terminologia tecnica come superfici opache verticali, orizzontali e inclinate relative l’involucro dell’edificio, purchè con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda

    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nei condomìni

    • sostituzione impianti di climatizzazione invernale nelle abitazioni unifamiliari.


    Tetti di spesa per isolamento delle superfici opache:

    Modifiche sostanziali, rispetto all’Ecobonus classico, sono relative ai tetti di spesa introdotti dal Decreto e che prevedono una distinzione in base alla tipologia di edificio ed al tipo di intervento effettuato.


    Ecco dunque che, per evitare incomprensioni, meglio differenziare:

    • €50.000 per edifici unifamiliari od unità immobiliari che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno

    • €40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se composto da 2 a 8 unità immobiliari

    • €30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se composto da più di 8 unità immobiliari.


    Tetti di spesa impianti di climatizzazione in condomini

    • €20.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;

    • €15.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

    Tetti di spesa impianti di climatizzazione in edifici


  • Interventi trainanti: cosa significa

    I tre tipi di lavori sopra elencati sono indicati come trainanti: ovvero, l’effettuazione di una qualunque delle tre opere, permette al contribuente di detrarre con l’aliquota del 110% anche altri interventi che determinano un miglioramento dell’efficienza energetica, purché effettuati nello stesso arco temporale.


    Dunque, la possibilità di agganciare anche altri lavori che rendono la casa più confortevole, con un conseguente risparmio energetico, possono essere affrontati senza gravare eccessivamente sul bilancio famigliare.


    I lavori che, se effettuati congiuntamente ai trainanti, danno il diritto al Superbonus, sono:

    • interventi ed opere sull’involucro di edifici esistenti (ad esempio sostituzione di infissi, finestre, etc)

    • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

    • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti

    dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua.


    Obbligo comunicazione ENEA

    Anche per le aziende rimane l’obbligo della comunicazione dei lavori effettuati che apportano un miglioramento delle prestazioni energetiche, all’ENEA, l’ente preposto, entro 90 giorni dalla conclusione delle opere.


    In caso contrario, si perde automaticamente il beneficio fiscale in maniera completa, quindi sia per l’anno in corso che per quelli seguenti.


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